La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 20 dicembre 2012 ha approvato un documento sulla regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici. Il testo stato poi trasmesso al Ministro Piero Gnudi affinchè si avvii la fase istruttoria necessaria per arrivare a sottoscrivere uno specifico Accordo Stato-Regioni.
Di seguito il documento integrale (pubblicato nella sezione Conferenze del sito www.regioni.it): Regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri.
Riportiamo alcuni punti salienti di quanto è emerso.
L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono sancite come atto medico e oggetto di attività riservata perchè di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. Esse sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione. La regolamentazione prevista dal presente documento ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione medica.
ELENCHI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ESERCENTI L’AGOPUNTURA, LA FITOTERAPIA E L’OMEOPATIA
A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo.
CRITERI DELLA FORMAZIONE IN AGOPUNTURA, FITOTERAPIA E OMEOPATIA PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
- Il percorso formativo deve corrispondere ai seguenti requisiti:
- i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, prevedono una durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio p ratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto.
- al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
- la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti;
L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.
Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo hanno vigenza fino ai 24 mesi successivi all’entrata in vigore della presente intesa (o effettiva operatività della). Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
Il parere dell'Associazione Italiana Agopuntura.
Finalmente un passo avanti concreto verso il tanto auspicato riconoscimento delle Medicine non Convenzionali perchè il problema più grande in Italia è il "vuoto legislativo" che ci vede, come al solito, tra le ultime carrozze al traino della locomotiva "Europa".
Nel 1982 l'Ordine dei Medici di Roma, istituendo i Registri per i medici che praticano l'Agopuntura, l'Omeopatia, l'Omotossicologia e la Fitomedicina, ha tracciato per primo delle linee guida importanti a tutela dei cittadini, linee che sono poi state rintracciate nel 2002 dalla FNOMeCeo (Convegno di Terni) ed oggi dalla Conferenza delle Regioni.
Pensiamo a due paradossi principali che oggi si sono venti a creare come conseguenza di questo vuoto.
In Italia, due sentenze della Corte di Cassazione hanno sancito che per praticare l'Agopuntura bisogna essere laureati in Medicina e chirurgia ma oggi possiamo dire che questo valga soltanto per i cittadini italiani ! Infatti in alcuni Paesi europei (vedi Inghilterra, Belgio, Olanda, Romania ecc) esistono corsi di Laurea in Agopuntura dove non serve essere medici per accedervi. Quindi, per le leggi che garantiscono il libero flusso delle professioni nella Comunità Europea, queste figure possono operare in Italia dove possono coesistere: operatori Europei non italiani "in regola" e Italiani "abusivi" che magari hanno studiato negli stessi Paesi ma perseguibili penalmente in Italia!
Altro paradosso, che determina invece una sperequazione tra i cittadini italiani: chi risiede in Toscana può scegliere di curarsi con l'Omeopatia, l'Agopuntura o con la Fitoterapia in regime di convenzione perchè la regione Toscana ha riconosciuto queste medicine mentre i cittadini di altre Regioni dovranno pagare personalmente le terapie se possono permetterselo!
Auspichiamo che presto si arrivi ad un accordo Stato-Regioni che andrebbe a ridurre, in maniera autorevole, il grave vuoto legislativo che vige in Italia per le Medicine non Convenzionali.
Ci auguriamo anche che le altre Scuole, al pari delle nostre, si allineino sulle indicazioni emerse dalla Conferenza Regioni. L'unica perplessità concerne il Corsi FAD, a nostro avviso penalizzati. L'esperienza della Formazione a Distanza è ormai al decimo anno e normata anche dalle linee guida ECM; escludere una formazione che sia al 100% FAD (per la componente teorica) va contro le tendenze della formazione attuale. Ormai le Università che rilasciano Diplomi di Laurea online sono una realtà Italiana ed internazionale quindi non comprendiamo la ragione per cui essa non possa occupare più del 30% delle ore complessive di un corso. Su questo punto occorrerà riflettere ancora.
Franco Menichelli
Presidente Associazione Italiana Agopuntura